29 Settembre 2023

Pubblicate le scadenze per l’entrata in vigore del RENTRI

Con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023sono state definite le tempistiche relative a:

  • scadenze per l’iscrizione al RENTRI
  • entrata in vigore dei nuovi modelli registro c/s e FIR
  • obbligo di tenuta del registro c/s in formato digitale
  • obbligo di tenuta del FIR in formato digitale

Tale decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sul sito internet del RENTRI.

Quali sono le scadenze fissate dal decreto?

La “Tabella scadenze RENTRI” adottata con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 prevede:

Scadenze per l’iscrizione al RENTRI:
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13, comma 1)

Lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
Lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Data di entrata in vigore dei nuovi modelli:
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) a decorrere dal 13 febbraio 2025

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale:
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione al RENTRI

Obbligo di emissione del FIR in formato digitale:
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale(art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) a decorrere dal 13 febbraio 2026

La prima scadenza è quindi quella per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18: tali soggetti dovranno iscriversi tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025. Dal 13/02/2025 questi stessi soggetti dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.